Statuto
Statuto dell’Associazione “Società Italiana per gli Aerosol in Medicina ETS” in sigla “SIAM ETS”
TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1 – Denominazione.
1.1. Al fine di dare piena attuazione all’articolo 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, è costituita un’associazione culturale, democratica, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro, denominata:
“Società Italiana per gli Aerosol in Medicina ETS” in sigla “SIAM ETS” in prosieguo e per brevità indicata semplicemente come “associazione”.
Articolo 2 – Sede.
2.1. La sede dell’associazione è stabilita in Milano. Il trasferimento della sede nell’ambito della medesima Regione è deciso dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di istituire sedi secondarie, sedi amministrative, agenzie e rappresentanze in Italia ed all’Estero. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.
Articolo 3 – Durata.
3.1. La durata dell’associazione è illimitata.
TITOLO II – PRINCIPI, SCOPI E FINALITA’
Articolo 4 – Principi generali.
4.1. L’associazione è regolata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni, ed agisce nel rispetto e con le limitazioni del Codice Civile e delle leggi speciali, nazionali o regionali, in materia di associazioni.
4.2. L’associazione assume integralmente quali sue carte costitutive:
a) la Costituzione della Repubblica Italiana;
b) il Codice Civile, in particolare le disposizioni relative alle associazioni, integrate dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117/2017.
Articolo 5 – Scopi e finalità.
5.1. L’associazione, a carattere scientifico, è rivolta a coloro che siano interessati alle discipline connesse allo studio dell’aerosol in un’ottica di interdisciplinarietà, al fine di fornire strumenti e servizi informativi, educazionali e culturali finalizzati al miglioramento generale della gestione dello stato di salute. L’Associazione è libera, non svolge attività correlata alla tutela sindacale, è indipendente dalla politica ed autonoma nei confronti delle altre associazioni mediche.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, nell’ambito della ricerca e formazione nel campo socio-sanitario, che consistono in:
- promuovere la salute dei cittadini, attuando programmi di prevenzione e cura della salute pubblica;
- contribuire al miglioramento dell’assistenza alle persone che impiegano sostanze medicamentose per via aerosolica;
- promuovere l’aggiornamento professionale scientifico nel campo della aerosolterapia, mediante iniziative quali progetti di informazione e formazione scientifica, progettazione e realizzazione di convegni, corsi e congressi nazionali ed internazionali, anche ai fini del progresso e dell’evoluzione della scienza medica in generale;
- progettare e realizzare attività di aggiornamento professionale e di attività formativa ECM sia residenziale che FAD rivolti agli Associati e ai professionisti del settore;
- collaborare con le Istituzioni di riferimento quali Ministero della Salute, Regioni, Aziende sanitarie e altri organismi e istituzioni sanitarie pubbliche;
- promuovere studi clinici, ricerche scientifiche finalizzate e rapporti di collaborazione con altre Società ed organismi scientifici, nazionali ed internazionali;
- divulgare e aggiornare gli specialisti attraverso il suo network specializzato in forme innovative di medical communication per l’informazione e la formazione medico scientifica, ad elevato impatto tecnologico.
5.2. Per il raggiungimento dei suoi scopi l’associazione potrà editare, su carta e/o su internet, una propria pubblicazione.
5.3. Ai fini istituzionali, l’associazione si adopererà per organizzare convegni, eventi, viaggi, dibattiti, istituire borse di studio, ed altre attività similari.
5.4. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
5.5. L’associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo, purchè non configurino conflitto di interesse con il S.S.N. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
Qualora, oltre che all’autofinanziamento e ai contributi sia degli associati che di Enti Pubblici e Privati, per finanziare attività ECM, si facesse ricorso ai contributi delle industrie farmaceutiche e di dispositivi medici, questi verranno accettati in ogni caso nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua nella normativa ECM vigente.
L’Associazione non può accettare contributi e liberalità da parte di Organismi o Enti che indirettamente o direttamente possono ricondurre all’industria del tabacco.
TITOLO III – SOCI
Articolo 6 – Disposizioni generali.
6.1. Il termine “associati” indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che
ne sono l’esplicazione, tra cui operatori esperti nel settore e medici chirurghi. Presupposto indispensabile per l’appartenenza all’associazione è l’accettazione dello statuto e delle sue finalità con il conseguente impegno ad operare per il loro conseguimento.
L’associazione si compone di un numero illimitato di associati.
6.2. Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo personale e gratuito.
6.3. Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell’associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.
6.4. Sono istituite due categorie di soci:
a) “Soci Fondatori”, comprendente le persone fisiche o giuridiche o i soggetti di diritto che hanno fondato l’associazione;
b) “Soci Ordinari”, comprendente le persone fisiche o giuridiche o i soggetti di diritto che hanno aderito all’associazione dopo la sua fondazione.
Articolo 7 – Diritti e doveri dei soci – libro soci.
7.1. I soci hanno diritto:
a) di partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione;
b) di intervenire con voce e voto alle assemblee dell’associazione;
c) alle informazioni ed al controllo sugli organi sociali stabilito dalla legge, dallo statuto e dagli eventuali regolamenti interni, ivi compreso il diritto alla consultazione dei libri dell’associazione, facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l’esame personale presso la sede dell’associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell’associazione.
7.2. I soci hanno il dovere:
a) di adempiere, in modo sollecito, collaborativo e secondo buona fede, agli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l’obbligo di contribuire alle necessità economiche dell’associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall’organo amministrativo;
b) di osservare scrupolosamente la Costituzione della Repubblica Italiana o la costituzione dello Stato che li ospita, e le leggi da essa ispirate;
c) di non creare disordini o dissidi tra i soci, né danneggiare moralmente e materialmente l’associazione.
7.3. Tutti i soci sono iscritti nel Libro Soci e possiedono gli stessi diritti. I diritti sociali possono essere esercitati solo dai soci iscritti a Libro Soci ed in regola con i versamenti delle quote annuali.
Articolo 8 – Ammissione dei Soci.
8.1. Il Consiglio Direttivo esamina le proposte di ammissione con potere consultivo.
8.2. Le candidature vengono esaminate dal Consiglio Direttivo il quale formula il suo parere, a seguito del quale vengono presentate all’assemblea per l’approvazione. Le candidature vanno lette in assemblea prima che si proceda alla votazione.
8.3. L’ammissione è approvata dall’assemblea, che dovrà deliberare con la presenza della maggioranza assoluta dei propri componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
Articolo 9 – Cessazione dei soci.
9.1. Gli associati, a qualsiasi categoria appartengano, decadono automaticamente dalla qualifica di socio nei seguenti casi:
a) morte e, per le persone giuridiche e per i soggetti di diritto, ammissione ad una procedura concorsuale o scioglimento o messa in liquidazione;
b) recesso: può recedere il socio che non intende continuare a collaborare alle attività dell’associazione, dandone comunicazione per iscritto al Consiglio nei termini di legge. Il recesso, comunque manifestato, ha effetto ai sensi di legge.
9.2. Sono esclusi gli associati nei seguenti casi:
a) per violazione delle norme del presente Statuto o dei Regolamenti dell’associazione;
b) per essere cagione di danno morale e materiale all’associazione;
c) per essere causa di disordini o dissidi tra i soci;
d) per assenza ingiustificata a più di tre assemblee, anche non consecutive, in un anno;
e) per mancato pagamento della quota sociale annua.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo ed ha effetto dal giorno successivo rispetto a quello in cui la relativa comunicazione motivata è inviata all’escluso, a mezzo lettera raccomandata A.R. Contro detta deliberazione è sempre ammesso il ricorso all’assemblea entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.
9.3. Il socio decaduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi pagati, come sopra precisato ex articolo 24, ultimo comma, codice civile.
Articolo 10 – Organi dell’associazione.
10.1. Sono organi dell’associazione:
a) l’assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario;
e) il Tesoriere;
f) l’Organo di Controllo, se nominato.
10.2. L’attività dell’associazione e il suo regolare funzionamento dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie e gratuite fornite dai soci. Tutte le cariche dell’associazione sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragione dell’attività svolta.
10.3. Tutte le cariche hanno un mandato di tre anni. Ogni mandato cessa con l’approvazione del bilancio del terzo anno successivo all’elezione.
10.4. L’assemblea elegge il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere e tutti gli altri organi dell’associazione.
Articolo 11 – Assemblea.
11.1. L’Assemblea è il corpo fondamentale e sovrano dell’associazione, essa rappresenta l’universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, vincolano tutti i soci ancorchè assenti o dissenzienti.
11.2. L’Assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) approva il bilancio di esercizio;
c) delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
d) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto;
e) approva i regolamenti;
f) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’associazione;
g) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che procedono all’esclusione dell’associato;
h) nomina i Soci Ordinari e delibera su ogni altra materia attribuita dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.
11.3. L’assemblea si compone di tutti i soci iscritti a libro soci da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato. Tutti i soci hanno diritto di voto. Ogni socio esprime un solo voto. All’associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di uno ogni venti suoi associati con un massimo di cinque voti.
11.4. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all’avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo tre deleghe, ovvero cinque deleghe nel caso in cui l’associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati. Il voto si esercita anche a scrutinio segreto.
11.5. L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale, oltre a quella necessaria per provvedere al rinnovo delle cariche sociali.
11.6. L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente o da altra persona designata dall’assemblea stessa. Il Presidente dell’assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell’assemblea può ammettere l’intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l’informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.
11.7. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè
ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti.
Verificandosi tali presupposti l’assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
11.8. L’assemblea è convocata dal Presidente, da due o più membri del Consiglio Direttivo, o da un decimo degli associati.
11.9. L’assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
11.10. L’assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno ventiquattro ore prima del giorno fissato per l’adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo, ivi compresa la posta elettronica, ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Nell’avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell’adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risulti legalmente costituita.
11.11. In prima convocazione l’assemblea è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste dall’articolo 21 del Codice Civile, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre in ogni caso il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.
11.12. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
11.13. La verbalizzazione dei contenuti dell’assemblea è affidata al Segretario ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l’opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell’assemblea.
Articolo 12 – Consiglio Direttivo.
12.1. Il Consiglio Direttivo si compone del Presidente, del Tesoriere e dagli altri Consiglieri, da un minimo di due ad un massimo di nove membri, determinato dall’assemblea in sede di nomina. Il Consiglio può altresì nominare uno o più Vicepresidenti scelti tra i suoi membri. I componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati persone fisiche; durano in carica tre esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del
bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili.
I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
– onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall’esperienza professionale;
– professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
– indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell’associazione.
12.2. Il Consiglio Direttivo:
a) assicura il conseguimento delle finalità istituzionali;
b) convoca l’assemblea degli associati;
c) esamina le proposte di ammissione, accoglie le domande di recesso e delibera sull’espulsione dei soci;
d) redige il bilancio d’esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
e) predispone ed emana i regolamenti e le norme sul funzionamento dell’associazione;
f) compie tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all’associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l’impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell’associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;
g) determina le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
h) sottopone all’assemblea proposte e mozioni;
i) consente la partecipazione dell’associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di reti fra imprese o altre modalità simili o assimilate;
l) conferisce mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
m) promuove ed organizza gli eventi associativi;
n) compie qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all’assemblea o di competenza di altri organi.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
12.3. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o su richiesta di due suoi membri.
12.4. Il Presidente fissa l’ordine del giorno del Consiglio Direttivo, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i suoi componenti siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.
12.5. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti i suoi componenti con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell’adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.
Nell’avviso vengono fissati la data, il luogo e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
12.6. Il Consiglio Direttivo si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
12.7. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:
a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.
12.8. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
12.9. Qualora, per qualsiasi motivo, vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso provvederà alla loro cooptazione tra coloro che sono risultati non eletti nell’ultima votazione e ne darà immediata comunicazione ai soci. Se il numero dei componenti si riduce a meno della metà, il Consiglio è da considerarsi decaduto ed il Presidente convocherà, entro un mese, l’Assemblea dei soci per una nuova elezione. Il Consiglio eletto completerà il mandato del Consiglio decaduto.
12.10. Dalla funzione di componente del Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. Inoltre il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato
dimissionario.
12.11. I componenti del Consiglio Direttivo devono astenersi dall’agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall’esercitare il diritto di voto. I componenti del Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell’associazione, dei creditori dell’associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393,2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del Codice Civile. Si applica in ogni caso il disposto dell’art. 2475-ter del Codice Civile.
Articolo 13 – Presidente.
13.1. Il Presidente ispira e governa l’associazione, presiede l’Assemblea e il Consiglio, ed esercita tutte le funzioni a lui demandate dallo statuto e dai regolamenti interni.
13.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione. Egli può nominare avvocati e procuratori alle liti.
13.3. Il Presidente svolge gli atti di sua competenza, esegue con i membri del Consiglio le deliberazioni approvate dall’assemblea.
13.4. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
13.5. Qualora non sia disponibile o sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente più anziano per età anagrafica. Il Vicepresidente completerà il mandato del Presidente decaduto.
Articolo 14 – Segretario.
Il Segretario:
a) adempie alle funzioni di cancelleria;
b) redige i verbali delle riunioni, sia del Consiglio Direttivo, dell’Assemblea e dell’Organo di controllo;
c) tiene aggiornati il libro soci e tutti i libri associativi;
d) conserva tutti i documenti dell’associazione;
e) inoltra le convocazioni degli organi sociali;
f) svolge le altre mansioni di segreteria e gli altri compiti che gli sono affidati. Il Segretario può essere nominato anche tra i non soci.
Articolo 15 – Tesoriere.
15.1. Il Tesoriere:
a) tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa dell’associazione;
b) cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio;
c) ha potere di firma sul conto corrente dell’associazione, congiuntamente o disgiuntamente dal Presidente in base a quanto deciderà il Consiglio.
15.2. Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Tesoriere apre un conto corrente bancario per la gestione dei fondi dell’associazione e ha firma libera per effettuare tutti i versamenti sul conto. Qualora il Consiglio lo deliberi, per qualsiasi uscita di spesa la sua firma potrà essere abbinata a quella del Presidente.
15.3. E’ fatto divieto al Tesoriere richiedere libretti per assegni bancari, prestiti, scoperti di conto corrente, mutui e qualsiasi altri finanziamenti di qualsiasi genere e/o a qualsiasi titolo.
15.4. L’associazione effettuerà tutti i pagamenti solo per mezzo di bonifici bancari per assicurare la massima trasparenza ai soci.
Articolo 16 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei conti.
16.1. Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora l’assemblea ritenesse opportuno la sua istituzione, l’assemblea nomina un Organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di
nomina.
16.2. L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.
16.3. I componenti l’Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
16.4. Se collegiale, l’organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel Registro dei Revisori Legali. I componenti dell’organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell’organo di controllo non può coincidere con quella del consiglio direttivo; a tal fine è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale. Ai componenti dell’organo di controllo si applicano le disposizioni dell’articolo 2399 del Codice Civile. La funzione di componente l’Organo di controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
16.5. Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Revisore Legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all’organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono
essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
TITOLO V – DISPOSIZIONI ECONOMICHE
Articolo 17 – Quote associative.
17.1. Le quote associative annuali vengono quantificate dal Consiglio.
17.2. Le quote associative versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, né in caso di scioglimento dell’associazione, né sono trasmissibili.
Articolo 18 – Patrimonio.
18.1. Il patrimonio dell’associazione è costituito dal fondo comune dell’associazione che è variabile ed è formato:
a) dalla dotazione iniziale dei Soci Fondatori;
b) da un numero illimitato di quote associative annuali;
c) dagli utili di esercizio e dagli avanzi di gestione, i quali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
d) dai beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell’associazione stessa, a qualsiasi titolo acquisiti;
e) da eventuali donazioni, legati e lasciti;
f) dai rimborsi derivanti da convenzioni, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali ed occasionali, da proventi derivanti dall’organizzazione di manifestazioni, sottoscrizioni ed attività dell’associazione in generale;
g) da ogni sovvenzione o contributo di privati, singoli o istituzioni, nazionali ed estere, dalle sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato Italiano, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri, da donazioni, lasciti e rendite di beni mobili ed immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo;
h) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge.
18.2. In coerenza con l’assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti di organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.
Articolo 19 – Bilancio.
19.1. L’esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
19.2. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’assemblea degli associati, per l’approvazione, un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l’andamento economico e gestionale dell’Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonchè il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni e suggerimenti provenienti dall’Organo di controllo o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall’Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla legge.
Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell’associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l’indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all’Organo di Controllo, ai Dirigenti nonchè agli associati.
TITOLO VI – DEVOLUZIONE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 20 – Devoluzione.
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Articolo 21 – Disposizioni finali.
Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le disposizioni del Codice Civile e della vigente normativa in materia ai quali si potrà fare riferimento in caso di vacatio del presente Statuto.
Articolo 22- Disposizioni transitorie.
Tenuto conto della volontà dell’associazione di adeguarsi anticipatamente alla normativa in materia di Terzo settore recata dal Decreto Legislativo n. 177/2017, si prende atto che non trovano piena applicazione le disposizioni del presente Statuto che presuppongono la piena operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l’emanazione della normativa attuativa del Codice del Terzo settore citato. Fino all’operatività del suddetto Registro la denominazione dell’associazione risulta quella seguente:
“Società Italiana per gli Aerosol in Medicina” in sigla “SIAM”, rimanendo impossibile l’utilizzo, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, dell’indicazione di ente del Terzo settore e dell’acronimo ETS.